Statuto

STATUTO

dell’Associazione di promozione sociale “Movimento Nonviolento”

ART. 1 (Denominazione e sede)

  1. È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del dlgs 117/2017 e della normativa in materia, l’ente del terzo settore denominato “Movimento Nonviolento a.p.s.”, con sede in via Spagna, 8 nel Comune di Verona. La sola modifica della sede non comporta modifica statutaria.
  2. L’ Associazione, senza fini di lucro, iscritta dal 24.6.2005 nel registro delle associazioni di promozione sociale istituito presso la Regione Veneto, adegua alle norme relative alle associazioni di promozione sociale (dlgs 117/2017) il proprio statuto di Associazione senza fini di lucro, sempre denominata Movimento Nonviolento, costituita in Perugia il 17.10.1977 con atto del notaio Leonardo Pecchioli, repertorio 171459 fascicolo 7376, con le modifiche risultanti da atto del notaio Gianfranco Tomezzoli di Verona, repertorio 75204 del 25.03.1997. Gli atti richiamati hanno formalizzato il movimento promosso da Aldo Capitini e Pietro Pinna all’indomani della marcia Perugia-Assisi del 24 settembre 1961.
  3. L’Associazione svolge l’attività di cui al dlgs 117/17, art. 5, l. v) “promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata”.

ART. 2 (Principi, Scopi, Attività)

  1. Il Movimento Nonviolento lavora per l’esclusione della violenza individuale e di gruppo in ogni settore della vita sociale, a livello locale, nazionale ed internazionale, e per il superamento dell’apparato di potere che trae alimento dallo spirito di violenza. Per questa via il movimento persegue lo scopo della creazione di una comunità mondiale senza classi che promuova il libero sviluppo di ciascuno in armonia con il bene di tutti. Le fondamentali direttrici sono: l’opposizione integrale alla guerra; la lotta contro lo sfruttamento economico e le ingiustizie sociali, l’oppressione politica ed ogni forma di autoritarismo, di privilegio e di nazionalismo, le discriminazioni legate alla razza, alla provenienza geografica, al sesso ed alla religione; lo sviluppo della vita associativa nel rispetto di ogni singola cultura e la creazione di organismi di democrazia dal basso per la diretta e responsabile gestione da parte di tutti del potere, inteso come servizio comunitario; la salvaguardia dei valori di cultura e dell’ambiente naturale, che sono patrimonio prezioso per il presente e per il futuro, e la cui distruzione e contaminazione sono un’altra faccia della violenza dell’uomo. Il Movimento opera con il solo metodo non violento, che implica il rifiuto dell’uccisione e della lesione fisica, dell’odio e della menzogna, dell’impedimento del dialogo e della libertà di informazione e di critica. Gli essenziali strumenti di lotta non violenta sono: l’esempio, l’educazione, la persuasione, la propaganda, la protesta, lo sciopero, la non collaborazione, il boicottaggio, la disobbedienza civile, la formazione di organi di governo paralleli.
  2. L’associazione è apartitica, non ha finalità di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
  3. Per perseguire questi scopi l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

– organizzare e promuovere dibattiti, incontri seminariali, studi e attività formative con tema la nonviolenza e l’impegno sociale e civile;
– organizzare e gestire manifestazioni nonviolente;
– organizzare e gestire un’attività editoriale, sia tramite il proprio periodico “Azione Nonviolenta” che con pubblicazioni tematiche, sempre riferite ai temi della nonviolenza e dell’impegno sociale e civile, nel rispetto delle specifiche normative in materia, nonché con ogni altro possibile strumento di comunicazione quali videocassette, cd-rom, DVD, ecc;
– diffondere, con ogni strumento e nel rispetto delle normative in materia, la conoscenza delle tematiche riferite alla nonviolenza e all’impegno sociale e civile, anche attraverso la promozione ed il sostegno di appositi centri studi, nonché la distribuzione di oggettistica adatta alla promozione ed alla sensibilizzazione della cultura della nonviolenza.

ART. 3 (Soci)

  1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono principi e scopi di cui al precedente articolo, e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa annualmente stabilita dall’Assemblea.
  3. L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione del Consiglio Direttivo su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati. Per il rigetto valgono le norme di legge.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

  1. Gli iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Ciascuno ha un voto.
  2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’associazione, di consultare i libri sociali e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute ed autorizzate dal consiglio direttivo nello svolgimento dell’attività prestata, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
  3. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno. La quota nonché la relativa qualità di socio sono intrasmissibili sia per atto tra i vivi che a causa di morte.
  4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

ART. 5 (Recesso ed esclusione del socio)

  1. Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
  2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e del regolamento e che mantenga un comportamento contrario ai principi ivi contenuti può essere escluso dall’Associazione.

Può essere altresì escluso il socio che non abbia provveduto al versamento della quota sociale, nei tempi e modi di cui al precedente articolo 4.

  1. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo sentito l’interessato, con possibilità per lo stesso di ricorrere contro l’esclusione alla prima Assemblea convocata.

ART. 6 (Organi sociali)

  1. Gli organi dell’associazione sono:

– Assemblea dei soci;
– Consiglio Direttivo;
– Presidente

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

ART. 7 (Assemblea)

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.
  2. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori;
  3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
  4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
    È straordinaria quella convocata per la modifica dell’art. 2 dello statuto (principi, scopi e attività) e lo scioglimento dell’associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 8 (Compiti dell’Assemblea)

L’Assemblea deve:

– determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;

– eleggere e revocare il Presidente e il Consiglio Direttivo;
– approvare il bilancio consuntivo;
– fissare l’importo della quota sociale annuale;
– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;

– deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;

– approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;

– deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;

– deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo

 

 

ART. 9 (Validità Assemblee)

  1. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
    L’Assemblea può essere convocata sia presso la sede sociale che in ogni altro luogo del territorio italiano, stabilito dal Consiglio Direttivo ed indicato nella lettera di convocazione.
  2. Non è ammessa la delega.
  3. Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
  4. L’assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti, salvo che si tratti di adeguamenti necessari per legge, i quali possono essere approvati nelle forme e con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria; scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

ART. 10 (Verbalizzazione)

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.
  2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 11 (Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile tra 3 e 7 membri, compreso il Presidente. L’Assemblea ne determina il numero all’atto dell’elezione.
    Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, per non più di tre mandati consecutivi. Il Presidente fa parte di diritto del Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile senza vincolo di mandato.
  2. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso sia composto da tre membri è necessaria la presenza di tutti i componenti.
  3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’associazione ed il bilancio consuntivo.

ART. 12 (Presidente)

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio e l’Assemblea; convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

ART. 13 (Organizzazione)

  1. Al fine di favorire la più ampia e consapevole partecipazione di tutti i soci, l’Associazione può articolarsi in “centri locali territoriali” secondo le modalità ed i criteri definiti all’interno del regolamento approvato dall’Assemblea ordinaria.
  2. Il medesimo regolamento dovrà prevedere anche le modalità di coordinamento e partecipazione tra “centri locali territoriali” e tra questi e gli organi generali dell’Associazione.

ART. 14 (Coordinamenti)

L’Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei compiti statutari, può riunirsi in coordinamento con altre organizzazioni che operano nel medesimo ambito.

ART. 15 (Risorse economiche)

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
  2. a) contributi e quote associative;
    b) donazioni e lasciti;
    c) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
  3. L’associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale, durante la vita dell’associazione.

ART. 16 (Bilancio)

  1. L’esercizio di riferimento del bilancio va dal 1-1 al 31-12 di ogni anno solare.
    Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno di riferimento.
  2. Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo e depositato presso la sede dell’associazione almeno 10 giorni prima dell’assemblea.
  3. Il bilancio consuntivo dev’essere approvato dall’Assemblea entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro Ente del Terzo Settore.

ART. 18 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Approvato dall’Assemblea dei soci

riunita a Verona il 24.3.2019

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